La caparra confirmatoria, un tutela necessaria per le parti

19 Settembre 2020
19 Settembre 2020 barbaramattei

La caparra confirmatoria è un istituto previsto e disciplinato all’articolo 1385 del codice civile. La stessa ha diverse funzioni giuridiche e contrattuali e non va confusa con altri istituti come l’acconto e la caparra penitenziale (articolo 1386 del codice civile).

La caparra confirmatoria prevede che una parte consegni all’altra una somma di denaro o di beni fungibili come indennizzo al momento della conclusione del contratto, tipicamente per la compravendita o la locazione di un immobile. Perché è tanto importante? Perché, se la parte che ha versato la caparra diventa inadempiente, l’altra può recedere dal contratto e trattenere a titolo di danno la caparra ricevuta. Mentre, se ad essere inadempiente è il venditore, l’acquirente ha diritto a vedersi restituire il doppio di quanto versato.

È dunque un vero e proprio impegno ad onorare le condizioni contrattuali, la caparra. In caso di affitto, ad esempio, l’affittuario si impegna a versare un certo importo a titolo di caparra e il locatore a restituire il medesimo alla cessazione o alla risoluzione del contratto. Ma vediamo cosa dice nel dettaglio l’articolo 1385 del Codice Civile.

L’articolo 1385 dispone che:

“Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra, se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.

La giurisprudenza più recente si è espressa dichiarando: « la caparra confirmatoria ha natura composita e funzione eclettica ». Essa è, infatti, volta « a garantire l’esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento della controparte, sotto tale profilo avvicinandosi alla cauzione »; « ha funzione di autotutela, consentendo di recedere dal contratto senza la necessità di adire il giudice »; « ha funzione di preventiva liquidazione del danno derivante dal recesso cui la parte è stata costretta a causa dell’inadempimento della controparte ».

La caparra confirmatoria si distingue, pertanto, nettamente sia rispetto alla caparra penitenziale, che alla clausola penale, delle quali si dirà oltre.

La caparra penitenziale

La caparra è detta “penitenziale”, invece, se costituisce solo una sorta di corrispettivo che una delle parti contraenti è tenuta a versare anticipatamente all’altra per il presunto danno che le arrecherebbe in caso di recesso.

La clausola penale

La clausola penale (cfr. art. 1382 c.c.), d’altro canto, è la clausola con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento del contratto, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione. Le sue funzioni principali sono la maggiore garanzia di puntuale e tempestivo adempimento e la preliquidazione convenzionale del danno per l’eventualità dell’inadempimento e/o del ritardo, evitando, così, costose e lente decisioni giurisdizionali sul punto. 

L’acconto

L’acconto, infine, è semplicemente un’anticipazione di una quota del prezzo fissato dal proponente (o pattuito dai contraenti), e la sua funzione è sostanzialmente una maggiore garanzia offerta al proponente stesso circa la serietà delle intenzioni di addivenire alla stipula da parte del potenziale accettante (è il caso assai frequente di clienti che, al fine di impedire che, ad esempio, un capo di abbigliamento della propria taglia possa essere venduto ad altri subito dopo, lascia al venditore una somma di denaro, che ha in quel momento a disposizione, in modo da farsi “mettere da parte” per lui quel bene di consumo).

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